Chi chiede la condanna al pagamento di una somma pari al veicolo nuovo deve dimostrare di avere rottamato quello sinistrato

Cass. Sez. VI, 17.7.2015 n. 15087

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistri stradali – risarcimento del danno – prova della demolizione – necessità

Qualora un soggetto danneggiato da un sinistro stradale affermi che non convenga riparare il proprio veicolo, chieda la condanna della controparte al pagamento di un veicolo nuovo della stessa specie e produca il preventivo delle riparazioni del proprio veicolo, questo documento può essere considerato soltanto la prova per dimostrare la eventuale antieconomicità delle riparazioni, ovverosia che per riparare il veicolo sarebbe necessaria una somma pari al prezzo di acquisto di un veicolo nuovo dello stesso tipo; per la corresponsione di un danno patrimoniale pari al prezzo di acquisto di un motociclo nuovo è infatti indispensabile la prova della rottamazione del veicolo danneggiato. In altre parole delle due l’una: o il danneggiato produce il preventivo e fa eseguire le riparazioni, richiedendo poi quanto speso a tale fine, oppure dispone la demolizione del veicolo e chiede la liquidazione del valore del motociclo stesso. La demolizione è fatto costitutivo della pretesa che è onere del richiedente i danni dimostrare.