Le clausole derogatorie della competenza inserite in un contratto bancario sono valide

Cass. Sez. VI, 21.7.2015 n. 15278

Diritto bancario – contratti bancari – clausole vessatorie – forma

Premesso che le clausole dei contratti stipulati dalla banca con i propri clienti normalmente rientrano nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, trattandosi di clausole derogatorie della competenza inserite in contratti di adesione predisposti dalla banca per una molteplicità indistinta di contraenti, la designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Queste clausole, che sono vessatorie all’interno del contratto, devono rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto, disposto dall’art. 1341 cc, e cioè devono essere indicate specificamente in maniera idonea (quanto meno col numero o la lettera che le contraddistingue) a suscitare l’attenzione del sottoscrittore senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto.