In materia di demolizione di costruzioni non a distanza non vale il risarcimento dei danni per equivalente

Cass. Sez. II, 16.7.2015 n. 14916

Diritto immobiliare – distanze legali – risarcimento per equivalente – sostituzione della demolizione – inammissibilità

L’art. 2058, secondo comma, cod. civ., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.