Il rifiuto del test del DNA fa presumere la paternità naturale

Cass. Sez. I, 29.10.2013 n. 24361

Diritto di famiglia e minori – accertamento giudiziale della paternità

Per l’accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269/2 cc), circostanza da cui discende il fatto che il giudice del merito può correttamente basare il proprio giudizio in ordine alla fondatezza della richiesta avente ad oggetto l’effettiva esistenza di un rapporto di filiazione, anche su risultanze di valore probatorio soltanto indiziario.
Il rifiuto ingiustificato di colui che viene ritenuto presunto padre di sottoporsi all’esame del D.N.A. accompagnato dalla prova del fatto che costui aveva avuto in quel periodo rapporti sessuali con la madre, costituisce elemento indiziario tale da giustificare la prova della paternità naturale.