Il contratto di fiducia non è opponibile al creditore ipotecario

Cass. Sez. II, 25.10.2013 n. 24166

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – Diritto commerciale – contratto di fiducia

Il negozio fiduciario di compravendita è un contratto mediante il quale il fiduciario, che è proprietario del bene, si impegna a trasferire la proprietà del bene medesimo al fiduciante; se riguarda beni immobili deve avere la forma scritta e, in caso di inadempimento del fiduciario, il fiduciante può richiedere il trasferimento coattivo del bene ex art. 2932 cc, essendo il negozio fiduciario sostanzialmente equiparabile a un contratto preliminare di compravendita.
Nel negozio fiduciario il fiduciario è proprietario e la sua qualità non è opponibile ai terzi. In particolare non è opponibile ai creditori del fiduciario che abbiano iscritto ipoteca giudiziale sull’immobile in data anteriore alla trascrizione della domanda del fiduciante, creditori che pertanto hanno il diritto a procedere alla espropriazione del bene immobile.