Appartamento in cambio del terreno edificabile: è permuta

Cass. Sez. II, 25.10.2013 n. 24172

Diritto Immobiliare – Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di permuta

Integra una permuta di cosa presente con una cosa futura il contratto con cui si pattuisce il trasferimento della proprietà di un’area fabbricabile in cambio di parti dell’edificio da costruire sulla stessa superficie a cura e spese dell’acquirente. Quindi si ha permuta di cosa futura quando il risultato voluto dalle parti e il trasferimento di proprietà di un bene da realizzare mentre l’obbligo di costruirlo, assunto dal compratore costruttore, è accessorio e strumentale al trasferimento suddetto.
La permuta tra la proprietà dell’area fabbricabile (cosa presente) e una porzione della proprietà della erigenda costruzione (cosa futura), si ha anche quando le parti abbiano previsto che gli appartamenti da costruire insistano non solo sull’area fabbricabile trasferita dal cedente ma anche su un terreno acquistato da terzi dallo stesso permutante costruttore.
Per il richiamo dell’art. 1555 cc, alla permuta si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita e in caso di permuta tra la proprietà di area fabbricabile (cosa presente) e porzione della proprietà di erigenda costruzione (cosa futura) l’acquisto di quest’ultima si verifica, senza necessità di altre dichiarazioni di volontà non appena la cosa viene ad esistenza ex art. 1472/1 cc. Per il trasferimento di proprietà non è necessario che il bene sia perfetto in ogni suo aspetto, ma è sufficiente che sia realizzato nelle sue strutture fondamentali, essendo irrilevante che manchi di alcune rifiniture o di qualche accessorio.