Il terreno non è più edificabile? Errore di fatto e possibile annullamento del contratto di compravendita

Cass. Sez. II, 24.10.2013 n. 24132

Diritto delle obbligazioni e dei contratti

La falsa rappresentazione della realtà circa la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell’oggetto, integra l’ipotesi un errore di fatto e non di diritto, poiché la inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene. In questo caso le parti di una compravendita decidono di stipulare il contratto proprio in relazione alle qualità del terreno ed alle utilità da esso ricavabili, incorrendo in errore essenziale in caso di ignoranza della sua vera natura.