Quando il socio di una snc non risponde più dei debiti sociali?

Cass. Sez. I, 30.10.2013 n. 24490

Diritto commerciale – Diritto societario – società in nome collettivo

Il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. La pubblicità al registro delle imprese costituisce fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali.
La responsabilità del socio fino alla pubblicazione del suo recesso al registro delle imprese vale per le obbligazioni che sono contratte dalla società fino a quel momento e non rispetto a quando il terzo contraente agisce in giudizio. Infatti, il terzo che entra in rapporti negoziali con una società di persone è consapevole di poter contare anche sulla responsabilità solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali, secondo quanto risulta dal registro delle imprese. È dunque al momento in cui si stipula il negozio e si contrae l’obbligazione da parte della società che rileva la composizione della compagine sociale. Ne discende necessariamente che se a quel momento il recesso di un socio non è stato pubblicato sul registro delle imprese tale recesso non potrà essere opponibile al terzo senza che rilevi il momento successivo in cui questi intenti azione giudiziaria per l’inadempimento.