La responsabilità degli amministratori privi di deleghe

Cass. Sez. I, 9.11.2015 n. 22848

Diritto societario – amministratori – responsabilità – condizioni

Il sistema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe posto dagli art. 2381, dal 3 al 6 comma, e 2392 c.c., come innovati dalla riforma del diritto societario, conforma l’obbligo di vigilanza dei medesimi non più come avente ad oggetto “il generale andamento della gestione” – quale controllo continuo ed integrale sull’attività dei delegati – ma richiedendo loro, secondo la diligenza esigibile sin dal momento dell’accettazione della carica, di informarsi ed essere informati, anche su propria sollecitazione, degli affari sociali, e di trame le necessarie conseguenze. Il perdurante dovere di controllo in capo ai medesimi può precisarsi come obbligo di informazione attiva e passiva, nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare danno alla società; quel che è definito il “dovere di agire informato”.