In caso di obbligo di eliminare i vizi la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto soggiaciono alla prescrizione annuale

Cass. Sez. II, 6.11.2015 n. 22690

Diritto delle obbligazioni e contratti – compravendita – azioni edilizie – prescrizione – sussistenza

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 cod. civ. Va fatta la distinzione tra il regime configurabile per le azioni edilizie, soggette alla prescrizione annuale specificamente stabilita dal codice e il regime applicabile alla diversa obbligazione di facere che può essere assunta dal venditore il quale si sia successivamente obbligato a eliminare i vizi della cosa. Questa obbligazione è esterna alla disciplina di cui all’art. 1490 cc e tale da non poter influire su di essa e sul termine di prescrizione. Non si può dunque affermare che il riconoscimento dei vizi giustifica il superamento dei limiti temporali sanciti dall’art. 1495.
La prescrizione decennale è propria della diversa obbligazione di eliminare i vizi della cosa che il venditore abbia eventualmente assunto al di fuori dalle azioni edilizie e quindi dalla garanzia per vizi.