Il contratto stipulato dall’accomandante non impegna la società

Cass. Sez. II, 5.11.2015 n. 22666

Diritto societario – società in accomandita semplice – accomandante – rappresentanza – insussistenza

Nella società in accomandita semplice, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2320 cc, non si traduce anche nell’acquisto del potere di rappresentanza della società.