La quietanza del prezzo non è opponibile al curatore fallimentare

Cass. Sez. II, 17.4.2014 n. 8949

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – data certa

Il curatore fallimentare del venditore, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, agisce come “terzo” e può fornire la prova della simulazione “senza limiti”, e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni.
In altri termini, qualora l’azione per far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare di una delle parti del contratto stesso, deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni della simulazione stessa, precisandosi, inoltre, che alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione. Da ciò consegue che nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento di un’obbligazione, il debitore non può opporre la quietanza – rilasciata dal creditore all’atto del pagamento – quale confessione stragiudiziale del pagamento stesso, perché tale confessione è valida solo nel giudizio in cui siano parti l’autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza, mentre il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo, onde nei suoi confronti la suddetta quietanza potrà avere solo il valore di prova semplice liberamente valutabile dal giudice.