Le operazioni annotate sul libretto bancario fanno piena prova se firmate dal cassiere della banca

Cass. Sez. I, 24.4.2014 n. 9277

Diritto commerciale – Diritto bancario – contratto di deposito bancario – libretto bancario di deposito a risparmio – annotazioni – prova

Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. L’efficacia probatoria è dunque legata al fatto che le annotazioni siano firmate dall’impiegato addetto al servizio di sportello; solo così la banca è vincolata. Pertanto il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata sino a querela di falso di cui all’art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime delineato dall’art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi richiesti, esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni.