Il controllo del tribunale sulla proposta di concordato è solo di fattibilità giuridica e non di convenienza economica

Cass. Sez. I, 30.4.2014 n. 9541

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – concordato preventivo – proposta concordataria – poteri del Tribunale

Il controllo di legittimità da parte del Giudice, che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato, non è limitato alla completezza, alla congruità logica ed alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell’accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e l’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Il giudizio invece di convenienza economica della proposta è riservato ai creditori.