Quando si ha l’associazione in partecipazione?

Cass. Sez. I, 17.4.2014 n. 8955

Diritto commerciale – Diritto societario – associazione in partecipazione

L’associazione in partecipazione, secondo la nozione che ne viene data dall’art. 2549 cc, si qualifica proprio per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente (assodante) di una quota degli utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all’altro (associato) e l’apporto, da quest’ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura purché avente carattere strumentale per l’esercizio di quell’impresa o per lo svolgimento di quell’affare. Nell’associazione in partecipazione non si ha la formazione di un soggetto nuovo, né la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell’affare o dell’impresa; l’affare o l’impresa rimangono di esclusiva pertinenza dell’assodante così come a lui soltanto continuano ad appartenere tutti i mezzi per la conduzione dell’uno o dell’altra e tutti i relativi poteri di gestione e di decisione.