Il patto di riscatto inserito in una compravendita può eludere il divieto del patto commissorio

Cass. Sez. I, 17.4.2014 n. 8957

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – patto commissorio

Il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Ciò che conta, pertanto, è che gli accordi tra le parti devono essere tali da far ritenere che il trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, restando invece irrilevanti la natura obbligatoria, traslativa o reale del contratto attraverso il quale si realizza questo scopo. In quest’ottica anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per eludere il divieto del patto commissorio, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non sia il corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma l’erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute.