Il promittente la vendita deve dichiarare di avere ricevuto il bene oggetto del preliminare per donazione

Cass. Sez. II, 12.12.2019 n. 32694

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – provenienza – donazione – dichiarazione – necessità

In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.