Non c’è solidarietà tra debitore principale e obbligato autonomo in garanzia

Cass. Sez. I, 11.12.2019 n. 32402

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto autonomo di garanzia – solidarietà – esclusione

Poiché la funzione essenziale del contratto autonomo di garanzia (ed a tal riguardo esso è meritevole di tutela ex art. 1322 cc) è quella di attribuire al creditore un potere di autotutela, che può essere conferito al creditore solo da una garanzia a prima richiesta, deve altresì ritenersi che la prestazione principale e quella di garanzia, quando anche corrispondenti, non siano però omogenee, con conseguente venir meno dell’identità (anche funzionale) richiesta dall’art. 1292 cc per la solidarietà. Infatti mentre il fideiussore deve prestare la stessa obbligazione del debitore principale, il garante autonomo invece deve rilevare indenne il creditore dalle conseguenze dell’inadempimento del debitore principale e quindi le due obbligazioni sono distinte tra loro.