La valenza delle dichiarazioni del debitore sulla prescrizione presuntiva del debito

Cass., Sez. II, 28.5.2014, n. 11991

Tutela dei diritti – prescrizioni presuntive – ammissione di colui che oppone la prescrizione

L’ammissione del debitore di non aver estinto il debito, oppure la sua contestazione dell’entità del credito azionato, comporta, in base all’art. 2959 c.c., il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Infatti, non è possibile accogliere l’eccezione di prescrizione presuntiva ogni volta che il debitore ammetta di non aver estinto il debito oppure contesti, in qualsiasi forma, l’entità della somma richiesta. Anche quest’ultima circostanza, invero, implica il riconoscimento della permanenza, seppur parziale, del rapporto controverso, il che è incompatibile col presupposto necessario per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.