Chi agisce contro il fondo vittime della strada deve provare anche che il danneggiante è rimasto sconosciuto

Cass. Sez. III, 29.5.2014 n. 12060

Diritto della responsabilità civile extracontrattuale – sinistro stradale – fondo vittime della strada

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei Fondo di garanzia, ai sensi dell’art. 19, primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, applicabile ratione temporis, l’onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Al fine di rispettare la ratio della norma – che è quella di risarcire il danneggiato, ma anche di evitare possibili frodi al Fondo – si è richiesta la prova, non solo che il sinistro vi sia effettivamente stato ad opera di veicolo sconosciuto, ma anche che la non identificazione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato.