Mezzi di soccorso e responsabilità nella circolazione

Cass. Civ., sez. III, 23.2.2016, n. 3503

Circolazione stradale – responsabilità – limitazioni nella guida

Nella valutazione del comportamento tenuto dal conducente di un mezzo di pubblica utilità nel momento dell’intervento, è necessario procedere con un bilanciamento di interessi: da un lato, infatti, ricorre l’esigenza di prestare un servizio urgente, dall’altro quella di non creare ingiustificati pericoli per gli altri utenti della strada, in rapporto alle circostanze del caso concreto.
D’altra parte, per gli utenti della strada l’art. 177 Codice della Strada al terzo comma prevede l’obbligo, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
E’ ragionevole pensare che il conducente di un mezzo di soccorso faccia affidamento sul rispetto di tale obbligo da parte dei terzi.
In questo senso «debbono ritenersi ingiustificati i pericoli per gli altri utenti della strada che non siano da questi evitabili conformandosi all’obbligo di concedere la precedenza ai mezzi di soccorso anche, se necessario, arrestandosi non appena udito il relativo segnale acustico». Pertanto, qualora gli altri utenti della strada non si conformino a tali prescritti comportamenti, non potrà essere individuata una responsabilità del conducente del mezzo di soccorso per eventuali sinistri.