I requisiti della cofideiussione

Cass. Sez. I, 24.2.2016 n. 3628

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – cofideiussione – condizioni

L’istituto della “confideiussione” di cui all’art. 1946 cod. civ. è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell’art. 1954 cod. civ., spetta a colui che ha pagato l’intero; l’art. 1937 cod. civ., laddove prescrive che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, va interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni.