Il danno all’alunno all’interno dell’istituto scolastico

Cass. Civ., sez. III, 25.2.2016, n. 3695

Risarcimento del danno – responsabilità contrattuale – onere probatorio

In caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnate e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona» (così Cass. Sez. Unite 27/06/2002 n. 9346).
Da ciò, consequenzialmente, deriva l’applicabilità del regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c. (obbligazioni principali del venditore), in virtù del quale al danneggiato è imposto solo di provare che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre incombe sulla scuola l’onere di dimostrare che l’evento sia stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.