Lo ius variandi della banca deve essere giustificato da fatti oggettivi

Cass. Sez. I, 23.2.2016 n. 3480

Diritto bancario – contratti bancari – ius variandi – condizioni

E’ sicuramente ammissibile la facoltà della banca di variare il tasso unilateralmente ma esso deve ancorarsi a criteri prestabiliti, in modo che sia assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità, rimessa all’arbitrio del creditore, una concreta determinazione sulla base di una disciplina, fissata su scala nazionale e vincolante (ad esempio: il tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all’autorità di vigilanza) o comunque con riferimento ad elementi obbiettivi ed esterni, come il tasso di cambio di una valuta, concordata tra le parti.