Cass. Sez. I, 22.2.2016 n. 3336
Diritto bancario – assegno bancario – negoziazione – responsabilità – condizioni
La banca, nell’effettuare il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l’importo dell’assegno, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di quest’ultimo.