Quando la locazione diventa “insopportabile”

Cass., sez. III, 30.5.2014, n. 12291

Obbligazioni e contratti – contratto di locazione – cause di recesso

I gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi degli artt. 4 e 27 l. n. 392/1978, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, in modo da rendere gravosa la prosecuzione.
In presenza di molestie di fatto, il conduttore può agire personalmente contro il terzo, secondo quanto previsto dall’art. 1895 c.c., ma ciò non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica. Non è possibile costringere il conduttore a continuare a detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo, essendo questa una facoltà e non un obbligo.