Incombe sul paziente dimostrare la propria volontà di abortire di fronte a una gravidanza indesiderata

Cass. Sez. III, 30.5.2014 n. 12264

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – responsabilità medica – gravidanza indesiderata – onere della prova

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi ad esami volti ad accertare l’esistenza di eventuali anomalie del feto.