L’appaltatore e la sua obbligazione di risultato

Cass., sez. II, 30.5.2014, n. 12225

Obbligazioni e contratti – contratto di appalto – responsabilità dell’appaltatore

La responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera sussiste anche se questi sono riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo. Avendo assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi, l’appaltatore è tenuto, nei confronti del committente, a realizzare l’opera a regola d’arte, rispondendo anche per le condizioni imputabili al committente o a terzi, se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le ha segnalate all’altra parte e non ha adottato gli accorgimenti necessari per arrivare al risultato utile (a meno che, in questa situazione, non ottenga un espresso esonero di responsabilità).