Il mancato rispetto della prelazione nel trasferimento delle partecipazioni sociali comporta solo il risarcimento del danno

Cass. Sez. I, 4.6.2014 n. 12370

Diritto commerciale – Diritto societario – trasferimento di partecipazioni sociali – prelazione – risarcimento del danno

Il patto di prelazione che ha fonte legale, bensì negoziale, e in tale ambito (alla stregua delle norme di legge, generali e speciali, che lo regolano) trova la sua conformazione. Ne deriva che alla inopponibilità – cui fa riferimento la clausola statutaria sopra trascritta -, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale conclusa in violazione delle disposizioni statutarie, si aggiunge – alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni – l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto dalla violazione stessa, non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente.