Corte Cass. Sez. III, 27.3.2014 n. 7212
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto di leasing – leasing di godimento – leasing traslativo – differenza
Ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, per queri beni che non sono idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi; è invece configurabile il leasing traslativo se il contratto si riferisce a beni che conservano, a quella scadenza, un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione di acquisto e nei quali pertanto i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto.