Il Curatore ha sempre il diritto di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita

Corte Cass. Sez. VI, 27.3.2014 n. 7268

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – contratto preliminare di compravendita

Nel contratto preliminare di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi della proprietà, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare e produttivo di effetti meramente obbligatori, e che, pertanto, la relazione del promissario acquirente con il bene è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata. Da ciò ne consegue che anche in questa ipotesi il curatore fallimentare del promittente la vendita può sempre sciogliersi da questo contratto.