La banca prima di dare un prestito deve verificare le capacità di rimborso del debitore, altrimenti rischia anche gli interessi legali

Corte Giustizia UE Sez. IV, 27.3.2014 causa C-565/12

Diritto commerciale – Diritto bancario – credito al consumo

L’articolo 23 della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un regime nazionale di sanzioni in forza del quale, in caso di violazione, da parte del creditore, del suo obbligo precontrattuale di valutare la solvibilità del debitore consultando una banca dati pertinente, il creditore decada dal suo diritto agli interessi convenzionali, ma benefici di pieno diritto degli interessi al tasso legale qualora il giudice del rinvio accerti che gli importi che possono essere effettivamente riscossi dal creditore in seguito all’applicazione della sanzione della decadenza dagli interessi non sono notevolmente inferiori a quelli di cui avrebbe potuto beneficiare se avesse ottemperato al suo obbligo di verifica della solvibilità del debitore.