I gravi motivi che consentono al conduttore di recedere devono riferirsi all’attività esercitata nei locali condotti in locazione

Corte Cass. Sez. III, 27.3.2014 n. 7217

Diritto immobiliare – locazione – recesso del conduttore per gravi motivi

I gravi motivi di recesso devono riguardare fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla stipulazione del contratto di locazione ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo. Questi requisiti devono esistere in riferimento allo specifico contratto di locazione per cui viene esercitato il recesso e che, ove venga addotta la non remuneratività dell’attività o addirittura la chiusura del ramo di azienda che utilizzava l’immobile interessato dal recesso, non possa tenersi conto dell’aumentata redditività di altre attività, tale da assorbire le perdite o anche da determinare un miglioramento complessivo delle condizioni economiche del conduttore.