Come devono essere approvate le clausole vessatorie

Cass. Sez. III, 11.11.2015 n. 22894

Diritto delle obbligazioni e contratti – clausole vessatorie – approvazione – modalità

La forma prevista dall’art. 1341cc risulta rispettata quando l’attenzione del contraente, ai cui danni la clausola è stata predisposta, viene adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione viene apposta in modo consapevole, cosa questa che può dirsi se è rivolta specificamente proprio anche a tale contenuto a lui sfavorevole. Per avere questo effetto è sufficiente fare un richiamo, nella specifica approvazione, al numero della clausola vessatoria; mentre non è sufficiente un mero richiamo cumulativo a tutte le clausole vessatorie a meno che non se indichi per ciascuna, in detto richiamo, anche solo sommariamente il contenuto.