Il CTU va comunque pagato anche se le spese relative sono poste a carico dell’altra parte in sentenza

Cass. Sez. II, 12.11.2015 n. 23133

Diritto processuale civile – CTU – compenso – solidarietà – sentenza

Qualora il consulente tecnico d’ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia.