Cass. Sez. I, 28.5.2014 n. 11897
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – assegno bancario – clausola di non trasferibilità
Ove la banca girataria per incasso di assegno, munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente, essa è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell’effettivo e legittimo prenditore.