Cass. Sez. VI, 27.5.2014 n. 11860
Diritto commerciale – Diritto finanziario – foro del consumatore
Nella controversia che concerne un contratto per l’acquisto di strumenti finanziari negoziato fuori dai locali commerciali, la competenza per territorio va determinata ai sensi dell’art. 63 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che resta applicabile in quanto l’art. 46 del codice esclude – con riguardo ai contratti relativi a strumenti finanziari – l’applicabilità delle sole norme contenute nella sezione prima dello stesso capo, concernenti la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e non anche delle norme contenuto nella sezione terza, del capo cui entrambe appartengono. Pertanto è competente solo il giudice della residenza del consumatore.