Anche con il recesso del committente appaltatore e direttore dei lavori possono essere chiamati a risarcire il danno

Cass. Sez. II, 8.1.2024 n. 421

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – responsabilità appaltatore – recesso del committente – danni – sussistenza

Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l’inadempimento già verificatosi prima del recesso; in tale evenienza l’azione rivolta a ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle regole generali di cui all’art. 1453 c.c. e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera. Qualora si accerti anche la responsabilità professionale del direttore dei lavori lo stesso è condannato in solido con l’appaltatore.