Da quando decorre il termine per la riassunzione in caso di fallimento di una parte

Cass. Sez. III, 5.1.2024 n. 322

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – interruzione del processo – riassunzione – termine – decorrenza

In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 legge fall. per le domande di credito (nella specie, come detto, non integrantisi), decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art.176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario.