Quando la CONSOB risponde dei danni verso gli investitori per la falsità dei prospetti informativi

Cass. Sez. I, 16.1.2024 n. 1653

Diritto bancario e dei mercati finanziari – prodotti finanziari – prospetto informativo – CONSOB – controllo – responsabilità – condizioni

Nel controllare il prospetto non spetta alla CONSOB svolgere valutazioni di merito sugli strumenti finanziari oggetto di sollecitazione, né compiere verifiche in ordine alla veridicità di tutte le informazioni ivi contenute. Con riferimento all’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto è configurabile una condotta colposa della CONSOB soltanto quando la falsità delle informazioni contenute nel prospetto sia manifesta ovvero qualora abbia omesso i necessari approfondimenti in presenza di specifiche segnalazioni che denuncino tale falsità.