Quando è che il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa del danno

Cass. Sez. VI, 17.11.2015 n. 23520

Diritto delle obbligazioni e contratti – risarcimento del danno – liquidazione equitativa – condizioni

Qualora il verificarsi non solo del fatto dannoso ma anche del danno sia stato provato nella sua materiale esistenza e qualora non sia possibile provarne l’esatto valore si apre il campo alla valutazione equitativa del giudice. Pertanto non può rigettarsi la domanda risarcitoria affermandosi che manchi la prova del danno se la prova mancante sia relativa non al verificarsi del danno in sé ma al preciso ammontare del danno, in quanto la specifica funzione della valutazione equitativa è proprio quella di supplire alla difficoltà della parte di fornire una quantificazione precisa quando l’esistenza del danno sia certa, il danneggiato abbia fornito degli elementi ai quali ancorare la quantificazione e non sia possibile fornire la prova del suo esatto ammontare.