Cass. Sez. Un., 18.3.2016 n. 5419
Diritto fallimentare – giurisdizione – sede legale – sede amministrativa – prevalenza
Se al trasferimento all’estero della sede legale della società non abbia fatto seguito l’effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede e lo stabilimento presso di essa del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale va considerata superata, con conseguente permanenza della giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della società che in Italia abbia avuto il centro effettivo dei propri interessi e della propria attività, prima del (meramente formale) trasferimento della sede legale all’estero.