La surrogazione dopo la vendita del bene ipotecato non ha necessità dell’annotazione

Cass. Sez. III, 26.3.2015 n. 6082

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – ipoteca – surrogazione – annotazione – necessità – condizioni

Qualora la surrogazione di un creditore al creditore ipotecario venga fatta valere nel processo esecutivo con intervento dopo la vendita del bene ipotecato e l’emissione del decreto di trasferimento, il creditore che si è surrogato all’originario creditore ipotecario partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante a quest’ultimo senza necessità di annotazione della vicenda modificativa ai sensi dell’art. 2843 cc.