I termini di decadenza e di prescrizione per la responsabilità dell’appaltatore presuppongono il completamento dell’opera

Cass. Sez. II, 27.3.2015 n. 6284

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – appalto – vizi e difformità dell’opera – prescrizione e decadenza – condizioni

La responsabilità dell’assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell’opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. cc, può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell’intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un’opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d’arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell’appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. cc Pertanto in caso di appalto non pervenuto al suo normale epilogo, e cioè al completamento ed alla consegna alla parte committente dell’intera opera appaltata, è da escludere che i diritti azionati dalla attuale ricorrente potessero, e possano, essere ravvisati caducati per effetto della decadenza di cui al ripetuto art. 1667, comma 2, cc, l’applicabilità di tale norma riguardando solo l’appalto esaurito con l’ultimazione dell’opera.