Incremento delle spese universitarie ma senza aumento dell’assegno di mantenimento versato dal padre

Cass. Civ., Sez. VI, 14.1.2016 n. 439

Esercizio della responsabilità genitoriale – provvedimenti riguardo ai figli – assegno di mantenimento

In materia di assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se l’incremento delle spese derivanti dal trasferimento di entrambi i figli nella sede universitaria» è compensato dalla «pur saltuaria capacità reddituale» dei figli (nel caso di specie, la ragazza svolgeva lavori saltuari ed il ragazzo aveva vinto una borsa di studio), risulta meno gravoso il «sostegno economico» familiare per i loro «studi universitari».
Tutto ciò, ossia le capacità dimostrate dai due figli, rende, di conseguenza, logica la scelta di non aumentare il «contributo» offerto dal padre. Entrambi i figli, infatti, hanno dimostrato di potere «incrementare le loro disponibilità finanziarie», così da «non gravare stabilmente sui genitori».