Danno patrimoniale e danno non patrimoniale

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 13.1.2016 n. 349

Delle obbligazioni – Dei fatti illeciti – risarcimento – danni non patrimoniali

L’art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso. L’unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste nel fatto che quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Tra questi, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., rientra quello in cui il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona.
In virtù di tale configurazione del danno non patrimoniale, sussiste la necessità – anche in caso di lesione di diritti costituzionali inviolabili – che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. Con la conseguenza che, anche in presenza della lesione di diritti inviolabili, non è ipotizzabile il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso, il quale deve essere allegato e provato.