Non sono ripetibili da parte della banca le somme servite per finanziare l’impresa che era già in crisi

Cass. Sez. I, 5.8.2020 n. 16706

Diritto della crisi di impresa – fallimento – finanziamenti – contrarietà al buon costume – ripetibilità – esclusione

Non sono ripetibili le somme erogate a titolo di finanziamento quando la finalità in realtà perseguita dal finanziatore è quella di tenere artificiosamente in vita l’impresa finanziata per pervenire alla sua acquisizione, così ritardandone l’emersione della crisi e turbando le regole del mercato e della concorrenza. Un simile comportamento è contrario al buon costume ed è sanzionabile ai sensi dell’art. 2035 cc, il quale non consente la ripetibilità delle somme erogate.
Infatti, ai fini dell’applicabilità della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 cod. civ., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume.