Nell’esdebitazione i creditori chirografari possono restare anche insoddisfatti

Cass. Sez. VI, 30.7.2020 n. 16263

Diritto della crisi di impresa – fallimento – esdebitazione – pagamento dei creditori chirografari – necessità – esclusione

Nell’esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla L. Fall., art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.