Cass. Sez. III, 23.6.2015 n. 12915
Diritto immobiliare – locazione ad uso transitorio – simulazione – prova – condizioni
La domanda del conduttore con cui si chiede di accertare la natura relativamente simulata del contratto di locazione ad uso transitorio per celare un effettivo contratto di locazione ordinario, trattandosi di simulazione relativa, volta a far emergere la sua illiceità, la prova della simulazione, posta per regola generale a carico del conduttore, non subisce limitazioni di sorta; potendo essere fornita, tra le parti, anche a mezzo di testimoni e di presunzioni, che possono consistere in circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula, se hanno i requisiti per indurre a ritenere che le espressioni letterali del contratto sulla dichiarata transitorietà – smentita dalla situazione di fatto – abbiano costituito il mezzo, vietato dall’ordinamento, per eludere l’applicazione della normativa sulle locazioni.