Come va pagato il saldo del prezzo del preliminare in caso di trasferimento ex art. 2932 cc

Cass. Sez. VI, 5.5.2015 n. 8913

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare di vendita – trasferimento coattivo – pagamento del saldo prezzo – condizioni

Il contraente che chieda l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all’adempimento della prestazione corrispettiva o all’offerta della medesima – che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale – solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell’atto definitivo, o comunque, successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene derivante dalla sentenza medesima, ciò anche nell’ipotesi in cui il prezzo di vendita “non sia comunque allo stato liquidabile”.